Distacco condominiale: riscaldamento autonomo con semplicità ed efficienza
Il tema del distacco condominiale in passato è stato trattato ampiamente dalla Suprema Corte e, ante L. 220/2012, si era consolidato il principio che, pur riconoscendo al condomino di poter rinunciare all’impianto di riscaldamento centralizzato “senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini”, obbligava costui “a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini” (Cass. civ., sez. VI, sentenza n. 5331/2012). [ FONTE: Altalex ]
Quali sono i requisiti per il distacco condominiale?
Il distacco dall’impianto condominiale centralizzato è disciplinato dall’articolo 1118 del Codice Civile come modificato dalla legge n. 220/12, in vigore dal 18 giugno 2013. Tale normativa ammette la possibilità del singolo condomino di distaccarsi, ma a condizione che dimostri che ciò non comporti notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi sensibili di spesa per gli altri condomini, accompagnati da documentazione tecnica.